AccordoTitolo VI

Art. 92

Informazione e comunicazione

In vigore dal 19 apr 1998
Informazione e comunicazione 1. La Comunità e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Slovenia, nonché a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-92

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