Accordo›Titolo VI
Art. 91
Piccole e medie imprese
In vigore dal 19 apr 1998
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunità e della Slovenia.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
- introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilità, marketing, controllo di qualità ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.).
3. La cooperazione comprende:
- l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali;
- servizi di formazione e di consulenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-91