Accordo›Titolo VI
Art. 90
Turismo
In vigore dal 19 apr 1998
Turismo
Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di:
- favorire gli scambi di turisti;
- intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.;
- organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how;
- realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città ecc.;
- organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;
- introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-90