AccordoTitolo VI

Art. 90

Turismo

In vigore dal 19 apr 1998
Turismo Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di: - favorire gli scambi di turisti; - intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.; - organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how; - realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città ecc.; - organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo; - introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-90

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