Accordo›Titolo VI
Art. 88
Sviluppo regionale
In vigore dal 19 apr 1998
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure:
- scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale;
- assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche;
- azioni comuni delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunità e la Slovenia, nonché le altre zone della Slovenia con forti disparità regionali;
- scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari e di esperti;
- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-88