Accordo›Titolo VI
Art. 83
Trasporti
In vigore dal 19 apr 1998
Trasporti
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di:
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni.
3. I settori di cooperazione prioritari sono:
- il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali;
- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei;
- armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia- strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure già stabilite;
- elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-83