Accordo›Titolo VI
Art. 78
Istruzione e formazione
In vigore dal 19 apr 1998
Istruzione e formazione
1. Le Parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorità. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell', si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti determinano congiuntamente:
- sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia;
- formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare;
- cooperazione tra università o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra università, altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilità per gli insegnanti, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS);
- promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate;
- promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione.
3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunità.
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