Accordo›Titolo VI
Art. 77
Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia
In vigore dal 19 apr 1998
Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia
1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e laboratori);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte e promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.
2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico si basa su intese specifiche da negoziare e da concludere in base alle procedure legali di ciascuna delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-77