Accordo›Titolo VI
Art. 75
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
In vigore dal 19 apr 1998
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole a gli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia.
2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione;
- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale;
- un'ulteriore deregolamentazione;
- un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-75