AccordoTitolo VI

Art. 75

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

In vigore dal 19 apr 1998
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole a gli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia. 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione; - l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale; - un'ulteriore deregolamentazione; - un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
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