Accordo
Art. 71
In vigore dal 19 apr 1998
1. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, diritto assicurativo, conti societari e imposizione delle imprese, servizi finanziari, regole di concorrenza, normativa in materia di commesse di appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e telecomunicazioni.
2. In particolare le parti considerano importante, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni compiere rapidi progressi in materia di mercato interno, concorrenza, tutela dei lavoratori, diritti dei consumatori e ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-71