Accordo

Art. 66

In vigore dal 19 apr 1998
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, e fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
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