Accordo
Art. 68
In vigore dal 19 apr 1998
1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.
3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-68