AccordoTitolo V

Art. 63

In vigore dal 19 apr 1998
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che esercitano un'attività autonoma in Slovenia a norma del titolo IV, capitolo II. Per quanto riguarda l'acquisizione di una quota superiore al 25% di azioni con diritto di voto di una società con capitale sociale nominale superiore a 5 milioni di ECU, emesse in base alla legge sulla trasformazione della proprietà delle imprese, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo è richiesta l'autorizzazione del governo sloveno. Tale restrizione viene abolita allo scadere di questo periodo. 2. Per quanto riguarda la transazione sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, e decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari. A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Fatti salvi gli , se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Slovenia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Slovenia, la Comunità e la Slovenia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Slovenia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutare sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti ad essa connessi tra residenti della Comunità e della Slovenia e non rendono più restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Slovenia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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