Accordo›Titolo VI
Art. 74
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
In vigore dal 19 apr 1998
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria slovena nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato nel rispetto dell'ambiente.
2. La cooperazione mira in particolare a:
- ristrutturare determinati settori; in tale contesto, il consiglio di associazione esamina in particolare i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio;
- cercare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.
3. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Slovenia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
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