AccordoTitolo VI

Art. 80

Energia

In vigore dal 19 apr 1998
Energia 1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine; - liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricità e gas, compresa eventualmente la possibilità di interconnessioni delle reti di erogazione; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci; - uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.
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