Accordo›Titolo VI
Art. 80
Energia
In vigore dal 19 apr 1998
Energia
1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine;
- liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità;
- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;
- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricità e gas, compresa eventualmente la possibilità di interconnessioni delle reti di erogazione;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci;
- uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-80