Accordo›Titolo IX
Art. 106
In vigore dal 19 apr 1998
La Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attività. Il contributo finanziario della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione.
All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovenia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-106