Accordo›Titolo IX
Art. 103
In vigore dal 19 apr 1998
1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a:
- sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire la una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilità della sua divisa nazionale;
- sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito.
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