Accordo›Titolo IX
Art. 100
In vigore dal 19 apr 1998
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli , e 104, fatto salvo l', la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell' dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-100