AccordoTitolo IX

Art. 102

In vigore dal 19 apr 1998
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-102

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