Accordo›Titolo IX
Art. 101
In vigore dal 19 apr 1998
Tale assistenza finanziaria è coperta:
- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli del presente accordo;
- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-101