Accordo›Titolo IX
Art. 104
In vigore dal 19 apr 1998
L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità e del livello di sviluppo della Slovenia, tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento della sua economia, nonché della sua capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione fino all'introduzione di un'economia di mercato.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-104