AccordoTitolo X

Art. 108

In vigore dal 19 apr 1998
Fatto salvo l', la Comunità, nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-108

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