Accordo›Titolo XI
Art. 113
In vigore dal 19 apr 1998
1. Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.
Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
Storico versioni
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