Accordo›Titolo XI
Art. 111
In vigore dal 19 apr 1998
1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno.
2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-111