AccordoTitolo XI

Art. 118

In vigore dal 19 apr 1998
Il comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione. Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-118

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