Accordo›Titolo XI
Art. 121
In vigore dal 19 apr 1998
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le foro società o filiali;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra società e filiali lituane.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-121