Accordo›Titolo XI
Art. 120
In vigore dal 19 apr 1998
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-120