Accordo›Titolo XI
Art. 122
In vigore dal 19 apr 1998
Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Slovenia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Slovenia a norma del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-122