Accordo›Titolo XI
Art. 117
In vigore dal 19 apr 1998
1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno.
2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-117