AccordoTitolo XI

Art. 117

In vigore dal 19 apr 1998
1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno. 2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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