Accordo›Titolo XI
Art. 125
In vigore dal 19 apr 1998
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-125