Accordo›Titolo VI
Art. 95
Cooperazione nel settore statistico
In vigore dal 19 apr 1998
Cooperazione nel settore statistico
1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia.
2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per:
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati personali;
- consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario.
3. La cooperazione avverrà segnatamente tramite:
- scambi di informazioni metodologiche;
- l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente:
- seminari e tirocini, nonché consulenze tecniche;
- azioni di formazione;
- indagini pilota;
- partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio
statistico delle Comunità europee (Eurostat);
- scambio di dati statistici.
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