Accordo›Titolo VI
Art. 93
Tutela dei consumatori
In vigore dal 19 apr 1998
Tutela dei consumatori
1. Le Parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunità. Una corretta protezione dei consumatori è infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato.
2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:
- un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia;
- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunità;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualità e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo.
3. La cooperazione può comprendere:
- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative;
- un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attività specifiche;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sarà prevista una cooperazione tra i centri sloveni e quelli esistenti nella Comunità;
- accesso alle banche dati della Comunità;
- sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori.
Storico versioni
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