Accordo›Titolo VI
Art. 89
Cooperazione nel settore sociale
In vigore dal 19 apr 1998
Cooperazione nel settore sociale
1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza e dei lavoratori, le Parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione.
2. In materia di occupazione, le Parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.
La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-89