AccordoTitolo VI

Art. 89

Cooperazione nel settore sociale

In vigore dal 19 apr 1998
Cooperazione nel settore sociale 1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza e dei lavoratori, le Parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione. 2. In materia di occupazione, le Parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale. La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
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