AccordoTitolo VI

Art. 87

Prevenzione del riciclaggio del denaro

In vigore dal 19 apr 1998
Prevenzione del riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-87

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