AccordoTitolo VII

Art. 55

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 7 apr 1997
Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento. 2. La cooperazione si prefiggerà in particolare: - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia bielorussa; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
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