Accordo›Titolo VII
Art. 55
55 / 124Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 7 apr 1997
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:
- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia bielorussa;
- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-55