Accordo›Titolo VII
Art. 54
Cooperazione industriale
In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione industriale
1. Si cercherà in particolare di promuovere:
- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria;
- il miglioramento della gestione;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-54