Accordo›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 7 apr 1997
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.
2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia nè si rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantochè non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta bielorussa ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) la Repubblica di Bielorussia è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Repubblica di Bielorussia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI.
La Repubblica di Bielorussia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. La Repubblica di Bielorussia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.
6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bielorussia provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o della Repubblica di Bielorussia, ciascuna Parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Storico versioni
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