Accordo›Titolo VII
Art. 57
Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità
In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti bielorussi.
2. A tal fine, le Parti cercano di:
- promuovere una cooperazione appropriata tra le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-57