AccordoTitolo VII

Art. 57

Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità

In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti bielorussi. 2. A tal fine, le Parti cercano di: - promuovere una cooperazione appropriata tra le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-57

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