Accordo›Titolo VII
Art. 60
Istruzione e formazione
In vigore dal 7 apr 1997
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Bielorussia, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Bielorussia;
- la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;
- la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione postuniversitaria per gli interpreti;
- la formazione degli insegnanti.
3. Ciascuna Parte può eventualmente partecipare, secondo le sue pro- cedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Bielorussia al programma TEMPUS della Comunità.
Storico versioni
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