Accordo›Titolo VII
Art. 58
Prodotti minerari e materie prime
In vigore dal 7 apr 1997
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La concentrazione riguarderà principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospettive del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'elaborazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- l'elaborazione di misure legislative e di altro tipo in materia di tutela ambientale;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-58