Accordo›Titolo VII
Art. 53
In vigore dal 7 apr 1997
1. La Comunità e la Repubblica di Bielorussia avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Bielorussia. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica di Bielorussia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso e della sostenibilità; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.
3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, servizi postali, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia, droga è contrabbando nucleare.
4. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità europea alla Repubblica di Bielorussia e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.
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