Accordo

Art. 48

In vigore dal 7 apr 1997
Fatto salvo l', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di società bielorusse a impiegare cittadini bielorussi sul territorio della Comunità; - le consociate o filiali bielorusse di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità; - le società bielorusse o le consociate o filiali comunitarie di società bielorusse a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini bielorussi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone; - le società comunitarie o le filiali o consociate bielorusse di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo