Accordo›Titolo VI
Art. 51
In vigore dal 7 apr 1997
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, la Repubblica di Bielorussia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Bielorussia aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato VIII di cui sono parti gli Stati membri della Comunità o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-51