Accordo

Art. 47

In vigore dal 7 apr 1997
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Bielorussia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-47

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