Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 2
Criteri d'origine
In vigore dal 5 mar 1997
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli del presente protocollo, si considerano:
1. prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi
dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo,
2. prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi
dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-2-2