Protocollo n. 4Titolo II

Art. 2

Criteri d'origine

In vigore dal 5 mar 1997
Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, 2. prodotti originari della Tunisia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-2-2

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