Accordo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 5 mar 1997
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-6