Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 5 mar 1997
1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
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