Accordo

Art. 11

In vigore dal 5 mar 1997
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari: Per i prodotti elencati nell'allegato 4: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per i prodotti elencati nell'allegato 5: Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformità del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. La Tunisia comunica alla Comunità i suoi dazi di base.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-11

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