Protocollo n. 4Titolo II

Art. 5

Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni

In vigore dal 5 mar 1997
Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all', paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all', paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia. 3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunità, tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunità dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada aldilà di quelle di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-5

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