Protocollo n. 1›Titolo VIII
Art. 3
In vigore dal 5 mar 1997
1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46.000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 Ecu/100 kg all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.
2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunità europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunità in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea può adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione.
3. Le Parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Storico versioni
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